dicembre 312016
 

Conveni TelemarketingCGT informa di una sentenza trascendente per tutta la contrattazione collettiva che dà ragione alla domanda avanzata da questa sola organizzazione in merito all'accordo di Contact Center.

Più di due anni fa, CGT ha denunciato la validità dell'accordo di telemarketing. Un accordo che aveva avuto validità di 5 anni e che dal nostro punto di vista ha condannato alla precarietà i lavoratori del Telemarketing. Era giunto il momento di negoziare un nuovo accordo e di cambiare le nostre condizioni di lavoro.

Sebbene dopo il reclamo della CGT si sia iniziato a negoziare il nuovo accordo, il Ministero del Lavoro non ha accettato come valido il nostro reclamo. Il ministero del Lavoro ha detto che per avviare la trattativa sul nuovo accordo ci doveva essere l'accordo della maggioranza dei sindacati sul tavolo, Non coraggioso la denuncia della CGT, un'unione con sufficiente rappresentatività per questo.

In questa sentenza del Plenum della Camera Sociale della CORTE SUPREMA (Sentenza n.. 1035/2016) ci dà ragione e dichiara la validità della denuncia del II Contratto Collettivo di Contact Center promosso da CGT on 28 di ottobre 2014. Inoltre, le delibere amministrative impugnate sono annullate, di 5 de novembre 2014 (Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro) io di 16 di dicembre di 2014 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale delle Risorse) che riconosce il diritto della CGT al fatto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale registri la propria lettera di denuncia del Contratto Collettivo di II Contact Center.

La sentenza chiarisce che "limitare la possibilità di denunciare un contratto collettivo negoziato ai sensi del Titolo III del TE a coloro che lo hanno sottoscritto non sarebbe compatibile con la sua efficacia normativa e generale (arte. 82.3 E.T) e potrebbe anche presentare problemi di compatibilità con la libertà di associazione (arte. 28.1 CE)."

Inoltre, si sottolinea abbondantemente che "il pluralismo sindacale è indirettamente leso se si impone un'unità di azione per un atto i cui effetti non sono direttamente normativi e la cui portata può essere condizionata dall'accordo sul fatto richiamato. Insomma: solo se i termini legali sono inequivocabili dovremmo limitare la legittimità a denunciare l'accordo a coloro che hanno piena legittimità a negoziare. E le previsioni normative, lungi dall'essere inequivocabili in quella direzione, portano piuttosto al risultato opposto.

La CGT accoglie con favore questa sentenza pronunciata da sola contro il Ministero del Lavoro, il datore di lavoro e il resto dei sindacati autorizzati a negoziare questo accordo, di cui ricorda che nessuno aderì a questa richiesta. Questa sentenza serve solo a migliorare i diritti dei lavoratori ora e in futuro poiché CGT utilizzerà tutti i suoi diritti per difenderli, malgrat a qui li pesi.

CGT – Settore Federale di Telemarqueting
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La frase:
http://cgt.org.es/sites/default/files/Sentencia-Tribunal-Supremo-Denuncia-Convenio_0.pdf

scusate, il commento forma è chiusa in questo momento.